Consociazione Italiana Tappezzieri Arredatori

Statuto

Art.1) – Denominazione

E’ corrente una associazione di categoria senza scopo di lucro denominata “CONSOCIAZIONE ITALIANA TAPPEZZIERI ARREDATORI”. L’Associazione ha sede legale in Perugia, via Ponte Vecchio 64, e potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo filiali, agenzie e rappresentanze nel territorio della Repubblica Italiana ed in Europa.

Art.2) – Durata

La durata dell’Associazione è illimitata. Lo scioglimento deve essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria.

Art.3) – Scopi

L’Associazione si propone come scopo di:

  • a) propagandare l’associazionismo, in tutte le sue forme, tra le aziende della categoria su tutto il territorio nazionale ed europeo;
  • b) promuovere e sostenere la categoria, l’arte, la storia e la cultura del Mestriere in ogni sua forma ed evoluzione;
  • c) favorire ogni iniziativa atta a creare solidarietà tra colleghi finalizzata al raggiungimento di accordi anche economici, eventualmente d’intesa con altre categorie, per acquisti collettivi e acquisizioni di appalti, al perfezionamento della produzione ed al suo miglior collocamento in Italia, in Europa ed all’Estero.
  • d) favorire l’istituzione di Scuole di Formazione per allievi apprendisti e corsi per tappezzieri, arredatori e ogni altra iniziativa destinata ad elevare il livello professionale;
  • e) istituire e promuovere un Albo Professionale;
  • f) reclamizzare la produzione artigiana della categoria favorendo la partecipazione dei soci a mostre, manifestazioni, fiere, eventi ed ogni atro tipo di forma ritenuta utile agli scopi prefissati;
  • g) curare, anche in collaborazione con le Confederazioni Artigiane, le Associazioni Sindacali e con qualsiasi Ente preposto, lo studio e la risoluzione dei problemi relativi alla regolamentazione dei rapporti di lavoro della categoria;
  • h) progettare, promulgare, curare la pubblicazione in ogni forma (cartacea o digitale) di periodici di informazione o libri che trattino i problemi di interesse della categoria;
  • h) sostenere e divulgare l’opera dei Musei Storici Didattici inerenti al nostro settore.

Per il raggiungimento di dette finalità, l’Associazione potrà collaborare, aderire ed affiliarsi, previa delibera del Consiglio Direttivo, a qualsiasi persona giuridica pubblica o privata, locale, nazionale od internazionale, nonchè collaborare con organismi, movimenti od associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti e la cui attività non contrasti con i fini istituzionali dell’Associazione. L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, offrendo la propria assistenza e presenza in ognuno dei campi in cui si svolge la propria attività o, comunque, da chiunque sia interessato allo sviluppo delle attività dell’Associazione, e potrà acquisire beni mobili e immobili.

Art. 4)

  • 1. E’ fatto:
    • a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge;
    • b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione.
  • 2. E’ esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e gli associati o partecipanti maggiori di età hanno il diritto di voto per l’approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
  • 3. E’ fatto comunque obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.
  • 4. Si prevede inoltre l’eleggibilità libera degli organi amministrativi nonché il principio del voto singolo di cui all’articolo 2538 comma 2 del codice civile, sovranità dell’assemblea degli associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza secondo le modalità previste dal presente statuto e dal regolamento eventualmente adottato utilizzando per quanto compatibile l’articolo 2538, ultimo comma del codice civile.
  • 5. E’ intrasmissibile la quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è ammessa la rivalutabilità della stessa.
  • 6. La Consociazione Italiana Tappezzieri Arredatori si identifica come ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA, ai sensi dell’art. 48 Tuir Titolo II Capo III al comma 9.

TITOLO II
Ammissione, diritti e obblighi, recesso ed esclusione degli associati

Art.5) – Associati

Hanno titolo di aderire all’Associazione i soggetti pubblici o privati interessati al perseguimento degli scopi dell’Associazione e/o impegnati nell’espletamento di attività analoghe o connesse a quelle proprie dell’associazione o che siano interessati in qualsiasi modo agli scopi dell’Associazione medesima e ne accettino lo Statuto. Gli associati si dividono in:

  • a) Simpatizzante: sono persone fisiche che condividono lo spirito e i valori della Consociazione e possono richiedere di essere ammesse all’Associazione;
  • b) Ordinario: sono Imprese Artigiani /Aziende: sono le società di persone o di capitali con Partita Iva in essere
  • c) Onorari: sono le persone fisiche che si sono distinte per meriti particolari, ovvero che si sono fatti particolarmente onore nel sostenere l’Associazione o che sono in grado di portare onore e visibilità all’Associazione.

Le modalità di adesione verranno definite, comunicate e rese disponibili dal Consiglio Direttivo.

Art.6) – Ammissione degli Associati

Per l’ammissione degli associati Simpatizzanti o Ordinari: per essere ammessi all’Associazione gli interessati devono presentare apposita domanda, indirizzata all’Associazione secondo modalità prestabilite, in cui dovrà essere dichiarata l’attività svolta; sulla richiesta di adesione delibera il Consiglio Direttivo della Consociazione. L’adesione ha effetto solo a seguito del versamento della quota associativa. L’ammissione degli associati Onorari, previa accettazione degli stessi, viene proposta dal Consiglio Direttivo dell’Associazione e approvata dall’Assemblea ordinaria.

Art.7) – Obblighi e diritti degli Associati

Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo statuto, il codice etico e il regolamento interno e le deliberazioni degli organi associativi. Gli associati Simpatizzanti e Ordinari hanno l’obbligo di versare le quote associative annuali deliberate dall’Assemblea Ordinaria. La quota associativa è intrasmissibile per atto inter vivos. La quota non è rivalutabile. Tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di voto e di elezione nelle assemblee dell’Associazione.

Art.8) – Recesso ed esclusione degli associati dell’Associazione

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato. La qualifica di associato si perde per recesso dell’associato stesso ovvero per esclusione dello stesso dall’Associazione. Ciascun associato può recedere dall’associazione previa presentazione di apposita richiesta indirizzata al Presidente della medesima che dovrà essere inviata tramite raccomandata o PEC almeno tre mesi prima della chiusura dell’esercizio annuale.

Il recesso avrà effetto dalla data della chiusura dell’esercizio in cui è stata richiesta. Ciascun associato, con delibera del Consiglio Direttiva, potrà essere escluso dall’Associazione nelle ipotesi di seguito indicate:

  • a. mancato versamento della quota associativa annuale;
  • b. per grave violazione dello Statuto ovvero delle deliberazioni degli organo dell’Associazione;
  • c. per il compimento di atti contrari agli scopi dell’Associazione ovvero lesivi della dignità morale dell’Associazione medesima o dei singoli associati;
  • d. dichiarazione di fallimento dell’associato. Nei suddetti casi le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno comunicate all’associato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero posta elettronica certificata all’indirizzo di registrazione dell’associato; l’associato potrà presentare le sue contro-deduzioni entro trenta giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione. In tale caso il Consiglio Direttivo, tenuto conto delle contro-deduzioni, dovrà confermare o meno, nei successivi trenta giorni, la propria decisione che sarà, in ogni caso inappellabile.

TITOLO III
Organi e cariche dell’Associazione

Art.9) – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea generale degli associati;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Tesoriere;
  5. il Segretario;
  6. il Revisore dei conti.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, tuttavia, potrà competere, per l’esecuzione di determinati compiti, un rimborso delle spese preventivamente deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art.10) – Assemblea generale degli Associati

L’Assemblea Generale degli associati è convocata da parte del Presidente almeno una volta l’anno entro il 30 aprile. L’Assemblea è valida anche se realizzata nella forma di audio/video conferenza a condizione che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea (inteso come votazione nell’ambito della stessa sessione) sugli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. L’assemblea è convocata, inoltre, ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno, oppure quando almeno 1/10 (un decimo) degli associati ne faccia richiesta motivata scritta al Presidente. L’avviso di convocazione deve essere inviato a tutti gli associati con lettera da inviarsi a mezzo fax, a mezzo servizio postale, ovvero a mezzo posta elettronica, ovvero attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione. Tale avviso dovrà contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, ora e luogo in cui si terrà la riunione e l’elenco degli argomenti da trattare. Possono partecipare all’Assemblea tutti gli associati. Gli associati possono delegare a partecipare alle assemblee un proprio rappresentante o un altro associato. Ogni associato o rappresentate non può avere più di una delega di voto. Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione. Quando non diversamente stabilito dalla legge, segretario dell’assemblea è il Segretario dell’Associazione e, in caso di sua assenza, un associato nominato dall’Assemblea stessa. Le deliberazioni sono validamente adottate per alzata di mano, a meno che la maggioranza non richieda la votazione per appello nominale. Le nomine delle cariche sociali avvengono secondo le modalità stabilite dal Presidente. I verbali delle Assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono inviati in copia, anche solo per posta elettronica, a tutti gli associati o possono essere pubblicati su apposita sezione riservata del sito web istituzionale, entro 30 giorno lavorativi successivi alla data dell’assemblea. L’Assemblea generale degli associati può essere ordinaria o straordinaria.

Art.11) – Assemblea ordinaria degli associati.

L’Assemblea ordinaria:

  • a. approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
  • b. determina il numero dei componenti del consiglio Direttivo e li elegge;
  • c. delibera su tutti gli altri argomenti all’ordine del giorno
  • d. approva il regolamento interno redatto e proposto dal Consiglio Direttivo;
  • e. delibera circa gli investimenti proposti dal Consiglio Direttivo;
  • f. stabilisce, a seguito di proposta del Consiglio direttivo, le quote degli associati ordinari e simpatizzanti;
  • g. approva la proposta di ammissione degli associati onorari.

Per la validità della costituzione dell’Assemblea, in prima convocazione, è necessaria la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto. L’assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto presenti o rappresentati.

Art.12) – Assemblea straordinaria deggli associati

L’assemblea straordinaria:

  • a. delibera sulle modifiche dello statuto;
  • b. delibera sullo scioglimento dell’Associazione.

L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti dei voti spettanti a tutti gli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione è validamente costituita dalla metà più uno di voti spettanti a tutti gli associati aventi diritto al voto. Le delibera sono prese, in entrambi i casi, con il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto al voto.

Art.13) – Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta la responsabilità del funzionamento e del coordinamento delle attività dell’associazione. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere di decisione sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione. Spetta, tra l’altro, al Consiglio Direttivo:

  • a. l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione;
  • b. fissare le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, stabilirne le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllare l’esecuzione stessa;
  • c. effettua proposte all’Assemblea ordinaria dei soci sulla gestione e sugli investimenti patrimoniali;
  • d. redigere il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo e curarne la trasmissione all’assemblea generale degli associati per l’approvazione, nonchè redigere la relazione generale sull’attività dell’associazione;
  • e. deliberare sull’ammissione di nuovi associati;
  • f. deliberare sull’esclusione degli associati;
  • g. proporre all’assemblea eventuali modifiche da apportare allo statuto;
  • h. propone all’Assemblea ordinaria dei Soci, per gli associati ordinari, le quote associative;
  • i. deliberare ogni altro atto di amministrazione;
  • j. conferire e revocare procure;
  • k. nominare il presidente, un segretario ed un tesoriere;
  • l. costituire gruppi di lavoro, formati da almeno tre componenti, per l’esame e l’approfondimento di specifiche materie. I gruppi di lavoro riferiscono al Consiglio Direttivo circa i risultati della propria attività. Tutti i documenti/progetti/lavori/gestioni temporanee di lavoro/ elaborati dai gruppi o da singoli Soci/collaboratori a nome della Consociazione sono di proprietà dell’Associazione e la loro divulgazione e uso all’esterno dell’Associazione è condizionata all’approvazione del Consiglio Direttivo;
  • m. redigere, eventualmente, un regolamento interno.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre ad undici membri eletti dall’assemblea nell’ambito degli associati. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se uno o più membri del Consiglio vengono a mancare o si dimettono nel corso del loro mandato, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione. Se viene meno la maggioranza del consiglieri, alle nomine integrative provvede l’Assemblea ordinaria degli associati, che, in tal caso, va convocata entro e non oltre trenta giorni. I nuovi consiglieri cessano dalla carica insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina. Il consiglio direttivo si riunisce, in via ordinaria, ogni quattro mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta sia necessario su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione della riunione del Consiglio Direttivo avviene mediante lettera, telegramma, fax o posta elettronica da inviarsi almeno cinque giorni prima della riunione. Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica. La riunione è, inoltre, valida anche se realizzata nella forma di audio/video conferenza a condizione che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea (inteso come votazione nell’ambito della stessa sessione) sugli argomenti posti all’ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o dal Consigliere letto all’uopo dagli altri membri. Le decisioni del Consiglio di regola sono adottate mediante riunione o mediante consultazione scritta fatta attraverso posta elettronica ovvero mediante audio e/o video conferenza. Le deliberazioni del Consiglio sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica, non computandosi le astensioni.

Art.14) – Presidente

Il Presidente dell’Associazione viene scelto tra i membri del Consiglio Direttivo, viene nominato da questo, rimane in carica lo stesso periodo temporale del Consiglio Direttivo che lo ha eletto ed è rieleggibile consecutivamente per due mandati, salva la possibilità di deroga deliberata dall’Assemblea dei Soci in occasione di particolari progetti. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi; sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione. Il Presidente convoca e presiede tutte le assemblee degli associati, nonchè le riunioni del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri sino ad un massimo di due Vice Presidenti, i quali sostituiscono alternativamente il Presidente in caso di assenza od impedimento, e possono provvedere a mantenere i contatti con le altre organizzazioni anche a livello internazionale.

Art.15) – Segretario, Tesoriere e revisore dei conti

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Segretario ed il Tesoriere i quali durano in carica lo stesso periodo temporale del Consiglio che l’hanno eletti e sono rieleggibili.

Il Segretario:

  • a. partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee degli Associati provvedendo a redigerne e sottoscrivere, unitamente al Presidente, i verbali relativi;
  • b. raccoglie e conserva tutti i documenti e i verbali delle assemblee e delle riunioni dell’associazione, nonché tutta la corrispondenza dell’Associazione.

Il Tesoriere provvede alla gestione economico-finanziaria dell’Associazione ed alla predisposizione della bozza di bilancio annuale da sottoporre al Consiglio Direttivo.

In particolare provvede, registrando il tutto su apposito registro anche informatico, all’incasso della eventuale quota di adesione e di tutte le quote associative, dando inoltre esecuzione ai pagamenti a carico dell’Associazione secondo le direttive ed i poteri richiamati dal Consiglio Direttivo.

A tale ultimo fine, per tutte le operazioni di incasso e di pagamento, dovrà essere un conto corrente presso un istituto di credito, intestato all’Associazione depositando la firma disgiunta del Presidente e del Tesoriere. Tutte le entrate di qualsiasi provenienza saranno immediata-mente girate al Tesoriere depositate in detto conto corrente fatta eccezione per una giacenza di cassa per le piccole spese.

Il Consiglio Direttivo nomina da uno a tre revisori dei conti che controllano annualmente estratto conto, la primanota e il bilancio presentato dal tesoriere e lo approvano anche per via telematica prima della presentazione in Assemblea Soci. I revisori dei conti possono essere nominati anche all’esterno del gruppo su mandato del Consiglio Direttivo e durano in ca-rica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

TITOLO IV
Quote Associative – Patrimonio ed Esercizio

Art.16) – Quote Associative

Gli associati – aziende sono tenuti al versamento delle quote associative, deliberate dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

La quota associativa dovrà essere versata entro il 30 gennaio dell’anno di riferimento, ovvero entro trenta giorni dalla data di comunicazione di ammissione dei nuovi associati.

Art.17) – Patrimonio

Il patrimonio dell’associazione è costituito:

  • a. dalle quote associative di cui al precedete articolo 15;
  • b. da ogni bene mobile e immobile che diverrà proprietà dell’Associazione;
  • c. da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura.

In caso di recesso o di esclusione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio, nè pretendere il rimborso delle quote associative versate. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.18) – Esercizio

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio dell’esercizio dovrà essere approvato dall’Assemblea generale degli associati su proposta del Consiglio Direttivo, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio. In nessun caso si potrà procedere alla distribuzione sia diretta che indiretta degli eventuali avanzi di esercizio; questi dovranno essere accantonati a riserva ad incremento del patrimonio dell’associazione.

TITOLO V
Scioglimento dell’Associazione e disposizioni generali

Art.19) – Delibera di scioglimento e liquidazione

L’eventuale scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria degli associati la quale procede alla nomina di uno o più liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri.

L’eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.20) – Clausola Arbitrale

Le eventuali controversie che dovessero insorgere fra gli associati e l’associazione ed i suoi organi si ricorrerà al giudizio inapellabile della Commissione Etica in riferimento al suo codice etico presente all’interno del regolamento della Consociazione Italiana Tappezzieri Arredatori.

Art.21) – Disposizioni Generali

Per quanto non contenuto e non disciplinato dal presente sta-tuto valgono le disposizioni del Codice Civile.